Dal 29 dicembre 2009 in Europa e
dal 6 marzo 2010 in Italia è in applicazione la
Direttiva 2006/42/CE che sostituisce la Direttiva Macchine 98/37/CE. Il recepimento a livello nazionale è avvenuto con la pubblicazione del Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010 sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19-2-2010. La Direttiva 2006/42/CE contiene diverse novità che è opportuno conoscere e valutare con attenzione. Nel seguito sono riportati alcuni commenti su quelle più significative contenute nella Direttiva 2006/42/CE.
Campo di applicazione
La Direttiva 2006/42/CE si applica alle:
- Macchine (in senso lato), che comprendono
- Macchine (in senso stretto);
- attrezzature intercambiabili;
- componenti di sicurezza;
- accessori di sollevamento;
- catene, funi e cinghie;
- dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
- Quasi-macchine.
Circa le
esclusioni, si evidenzia in particolare che all'articolo 1, par. 2, lett. k, è riportato un elenco di alcuni prodotti elettrici ed elettronici disciplinati dalla Direttiva 2006/95/CE (ex Direttiva 73/23/CEE) ed esclusi dalla Direttiva Macchine. Tale elenco comprende anche le apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione e i motori elettrici. Tra le altre esclusioni citiamo i componenti di sicurezza, destinati a essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria. Questa esclusione consente al costruttore della macchina di fornire i suddetti ricambi senza dover applicare le procedure della Direttiva Macchine 2006/42/CE (marcatura CE, dichiarazione CE di conformità, ecc.).
Definizioni
Alla definizione di
macchina sono state apportate varie modifiche e integrazioni; in particolare la nuova definizione individua due situazioni: la macchina può essere un insieme "equipaggiato" di un sistema di azionamento oppure un insieme "destinato a essere equipaggiato" di un sistema di azionamento. Una macchina destinata a essere dotata di un sistema di azionamento per poter funzionare non è quindi una "quasimacchina". Dal punto di vista pratico, ciò comporta per il costruttore la necessità di progettare la macchina affinché sia facilmente integrabile con il sistema di azionamento e di fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta scelta e installazione del sistema di azionamento, nonché di analizzare e gestire - a livello di informazione tecnica di prodotto (istruzioni per l'uso) - i rischi connessi alle operazioni di installazione. Quanto detto, stando alla guida europea sulla direttiva macchine, non è però applicabile laddove il fabbricante non è in grado di vincolare strettamente le scelte dell'utilizzatore; in questo caso infatti è impossibile garantire, per esempio, l'efficacia delle misure per ridurre il rumore e le vibrazioni, l'efficienza del sistema di controllo, il rispetto dei tempi di arresto e/o di frenatura. In tale condizione, l'insieme costituito dalla macchina priva di sistema di azionamento e dal sistema di azionamento aggiunto dall'utilizzatore deve essere trattato come una macchina a se stante e quindi deve essere marcata CE e accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità.
In merito alle
quasi-macchine, con la nuova definizione si chiarisce in modo inequivocabile che sono insiemi che da soli non sono in grado di "garantire un'applicazione ben determinata". La mancanza di una funzionalità specifica e autonoma e la destinazione d'uso, che prevede sempre l'incorporazione con altre macchine o quasi-macchine o apparecchi, sono, pertanto, gli elementi sostanziali che qualificano sotto il profilo giuridico la quasi-macchina. Nella direttiva è poi specificato che "un sistema di azionamento è considerato essere una quasi-macchina". Tutto ciò premesso, si sottolinea che la nuova definizione di quasi-macchina di fatto traspone sul piano giuridico un concetto già ampiamente delineato e analizzato grazie alle interpretazioni fornite dalla Commissione Europea in questi anni.
Fra le novità vi è anche l'introduzione delle definizioni di
immissione sul mercato e
messa in servizio, che ritroviamo identiche nel recepimento italiano DLgs 17/2010. Tali definizioni si discostano da quelle contenute nel DPR 459/96, in particolare laddove prevedeva una nuova immissione sul mercato o messa in servizio, per esempio, nel caso di interventi importanti di modifica su macchine esistenti. Questo non significa che il problema non sussiste più (infatti la guida europea riprende questo aspetto e lo conferma), viene però a cessare un preciso obbligo di legge in materia.
Anche la definizione di
fabbricante non era presente nella direttiva 98/37/CE; viene comunque ribadito che fabbricante è, in ogni caso, colui che appone il proprio nome o marchio sul prodotto e anche chi progetta e/o costruisce una macchina per uso personale. È inoltre importante evidenziare che, in mancanza di un fabbricante, diventa fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina.
Libera circolazione, sorveglianza del mercato e sanzioni
In merito alla
libera circolazione, la
Direttiva
2006/42/CE non contiene sostanziali novità salvo il riferimento alla
categoria delle "quasi-macchine", in luogo delle cosiddette macchine
incomplete. Le quasi-macchine devono rispondere alle disposizioni
specifiche della Direttiva e, in particolare, devono essere accompagnate
dalla "dichiarazione di incorporazione" e dalle istruzioni per
l'assemblaggio. Per le quasi-macchine deve inoltre essere costituita la
"documentazione tecnica pertinente", simile al fascicolo tecnico per le
macchine. È stata confermata la possibilità di esporre a fiere,
esposizioni, dimostrazioni o eventi simili, macchine o quasi-macchine
non conformi alla Direttiva, purché sia presente e visibile un cartello
che indichi chiaramente la non conformità e l'impossibilità di disporre
delle medesime prima che siano rese conformi.
(l'articolo continua qui)