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Relativamente alla
sorveglianza del mercato, sono stabiliti in modo più esplicito gli obblighi degli Stati Membri.
In Italia la sorveglianza del mercato è svolta dal
Ministero dello sviluppo economico e dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che operano attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento fra loro. I suddetti ministeri possono avvalersi dell'I
stituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) per gli accertamenti di carattere tecnico.
Il recepimento nazionale prevede inoltre che, qualora gli organi di vigilanza sui luoghi di lavoro nell'espletamento delle loro funzioni ispettive rilevino che una macchina marcata CE o una quasi-macchina sia in tutto o in parte non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza, devono informare immediatamente le autorità responsabili della sorveglianza del mercato.
In merito agli
interventi degli organi di vigilanza, il Testo Unico DLgs n. 81/2008 chiarisce che le procedure di prescrizione sono attivate dagli
ispettori ASL nei confronti del costruttore solo alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità competente per la sorveglianza del mercato che abbia effettivamente riscontrato una non conformità del macchinario.
In merito alle
sanzioni amministrative, sono state previste le fattispecie riportate in tabella 1. Sono inoltre previsti specifici moltiplicatori per rendere le sanzioni di cui sopra "proporzionate" (art. 15, comma 7) e, in caso di violazione accertata, è previsto il pagamento delle spese sostenute per l'attuazione delle procedure di verifica sulle macchine o quasi-macchine.
Alle suddette sanzioni amministrative si devono poi aggiungere quelle
penali, previste per i progettisti, i fabbricanti e gli installatori di macchine in caso di violazione degli artt. 22-24 del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l'art. 57 del Testo Unico sancisce l'arresto da tre a sei mesi o un'ammenda da 10.000 a 40.000 Euro per la violazione degli articoli sopra citati. Relativamente alle norme abrogative, finali e transitorie è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, del medesimo decreto.
Ricordiamo che le suddette disposizioni riguardano le macchine o i componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto n. 459/96 e privi di marcatura CE. In questo caso chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria tali macchine e componenti di sicurezza, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Le
azioni che, a seguito della sorveglianza del mercato, gli
Stati Membri possono adottare nei confronti delle macchine sono:
- Contestazione di una norma armonizzata;
- Applicazione della clausola di salvaguardia da parte di uno Stato Membro nei confronti di una macchina.
Inoltre, ispirandosi a un provvedimento simile adottato nella Direttiva relativa alla Sicurezza generale dei prodotti, è stata riconosciuta alla Commissione la possibilità, sentiti gli Stati Membri e seguendo la procedura di regolamentazione, di adottare misure specifiche riguardanti "macchine potenzialmente pericolose".
Per "
macchine potenzialmente pericolose" si intendono: - le macchine costruite in base a norme armonizzate che non soddisfano pienamente ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva macchine; - le macchine tecnicamente simili a quelle che sono state oggetto di una clausola di salvaguardia (quindi non le macchine soggette direttamente a tale clausola); in questo contesto il termine "tecnicamente simile" viene utilizzato in relazione a rischi che possono essere presenti, per esempio, per via di soluzioni tecniche di comune adozione e dimostratesi non conformi; tale concetto si riferisce anche alla tipologia di macchina e alla sua morfologia, inoltre non può prescindere dalla similitudine delle caratteristiche fisiche o di potenza installata. Problemi potrebbero anche sorgere a causa dell'uso, conformemente alle istruzioni d'uso e di assemblaggio, di componenti di sicurezza o quasi-macchine di acquisizione dal mercato dimostratesi non conformi alla Direttiva Macchine. Per queste macchine la Commissione può, dopo aver consultato il Comitato Macchine, decidere di vietarne o limitarne l'immissione sul mercato o subordinarla a condizioni particolari.
Procedure di valutazione di conformità delle macchine
Nel caso più generale, con l'esclusione delle macchine riportate in Allegato IV, si applica la procedura di valutazione della conformità con
controllo interno sulla fabbricazione della macchina; si deve quindi elaborare un fascicolo tecnico per ogni tipo rappresentativo della produzione in serie e prendere tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità della macchina al fascicolo tecnico e ai requisiti della Direttiva. La procedura si conclude con l'emissione della dichiarazione CE di conformità e con la marcatura CE.
Nel caso di macchine che rientrano in Allegato IV (analogo, seppur con alcune limitate modifiche, all'Allegato IV della precedente direttiva 98/37/ CE), occorre distinguere fra:
Macchine costruite conformemente alle norme armonizzate che coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute (RES). In questo caso il fabbricante può applicare una delle seguenti procedure: - Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina; questa procedura è del tutto nuova ed è analoga a quella prevista per le macchine non da Allegato IV; - Esame per la certificazione CE del tipo più il controllo interno sulla fabbricazione della macchina; - Garanzia qualità totale. Questa procedura è del tutto nuova e si riferisce al sistema organizzativo e non al prodotto. È utile evidenziare che è stata eliminata la procedura che prevedeva la trasmissione del fascicolo tecnico all'organismo notificato (per esame o per archivio).
Macchine costruite non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate, ovvero con riferimento a norme armonizzate che non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute (RES) o assenza di norme armonizzate per la macchina in questione. In questo caso il fabbricante deve applicare una delle due procedure di seguito indicate. - Esame per la certificazione CE più il controllo interno sulla fabbricazione della macchina; - Garanzia qualità totale.
Fascicolo tecnico
Il Fascicolo Tecnico rimane, anche nella nuova formulazione, sostanzialmente il documento attraverso il quale il fabbricante dimostra alle autorità di controllo (su richiesta) la
conformità della macchina ai Requisiti Essenziali di Sicurezza. Fra le novità è importante evidenziare che il Fascicolo Tecnico deve comprendere la documentazione relativa alla
valutazione dei rischi, innovando in questo senso rispetto alle disposizioni della Direttiva 98/37/CE, che non sanciva espressamente tale obbligo. In particolare la Direttiva 2006/42/CE chiede al fabbricante di formalizzare la procedura seguita per la valutazione dei rischi e i risultati cui si è pervenuti a seguito di questa analisi. In merito alla reperibilità del fascicolo tecnico, la Direttiva 2006/42/CE prevede per il fabbricante, o il mandatario, l'obbligo di accertare l'effettiva
disponibilità del fascicolo tecnico e inoltre è previsto che si debba indicare, nelle dichiarazioni CE di conformità e di incorporazione, il
riferimento della persona (fisica o giuridica, compreso quindi lo stesso costruttore) incaricata di costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità Europea.
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