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Dichiarazione CE di conformità
Fra le novità più significative è sicuramente il fatto che vanno inseriti i riferimenti (nome e indirizzo) della
persona fisica e/o giuridica (che deve essere stabilita nella Comunità) autorizzata a costituire il
fascicolo tecnico.
Utile la precisazione che i riferimenti alla Direttiva Macchine e alle, eventuali, altre Direttive e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina è dichiarata conforme devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
Nel caso di macchina da Allegato IV, si conferma l'obbligo di fornire i riferimenti dell'
organismo notificato che ha rilasciato la certificazione (con il numero di attestato) o il sistema di garanzia qualità totale. Nulla cambia, rispetto al passato, circa la possibilità di riportare in dichiarazione CE l'indicazione delle norme tecniche.
Viene infine fatto obbligo (attualmente non previsto) di apporre
luogo e
data della firma e di riportare, con caratteri facilmente leggibili,
nome e funzione della persona firmataria della dichiarazione CE.
Marcatura CE
Si ricorda che la
marcatura CE apposta sulla macchina ai sensi della
Direttiva 2006/42/CE attesta al mercato anche il rispetto delle altre direttive applicabili alla macchina in questione (es. Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE, Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE, ecc.), che devono trovare espresso riferimento nella dichiarazione CE di conformità.
La marcatura CE deve essere apposta su tutti i prodotti che rientrano nella definizione di macchina (in senso lato) quindi anche, per esempio, sugli accessori di sollevamento e sui componenti di sicurezza. La posizione della marcatura CE deve essere nelle immediate vicinanze del nome del costruttore o del mandatario. Deve essere usata la stessa tecnica di apposizione, dal che ne deriva che è preferibile sia riportata sulla stessa targa del costruttore.
Per le macchine da Allegato IV vi è l'obbligo, qualora si applichi la procedura di garanzia qualità totale, di abbinare alla marcatura CE il numero di identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il sistema qualità.
Disposizioni per le quasi-macchine
Le
quasi-macchine NON devono essere marcate CE, salvo il caso in cui siano a esse applicabili anche altre direttive che richiedono di attestare la conformità tramite marcatura CE. Prima di immettere sul mercato una quasi-macchina il fabbricante, o il suo mandatario, deve assicurarsi che sia stata espletata la procedura specifica che prevede quanto segue:
• sia preparata la documentazione tecnica pertinente;
• siano preparate le istruzioni per l'assemblaggio;
• sia redatta la dichiarazione di incorporazione.
Le
istruzioni per l'assemblaggio e la
dichiarazione di incorporazione devono accompagnare la quasi-macchina fino all'incorporazione e devono far parte del fascicolo tecnico della macchina finale. La documentazione tecnica pertinente è simile al fascicolo tecnico per le macchine ed è la documentazione necessaria a dimostrare la conformità ai requisiti essenziali applicati e soddisfatti.
Il fabbricante delle quasi-macchine deve inoltre predisporre le "
Istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine". Queste devono contenere una descrizione delle condizioni da rispettare per effettuare una corretta incorporazione nella macchina finale, al fine di non compromettere la sicurezza e la salute. Le istruzioni per l'assemblaggio devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Comunità accettata dal fabbricante (o dal suo mandatario) della macchina in cui tale quasi-macchina sarà incorporata. Ai fini della libera circolazione la quasimacchina deve essere accompagnata da una "Dichiarazione di incorporazione". Fra gli aspetti significativi, è sicuramente il fatto che nella dichiarazione vanno inseriti i riferimenti della persona fisica e/o giuridica (che deve essere stabilita nella Comunità) autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente.
Il
fabbricante della quasi-macchina deve inoltre dichiarare che la "
Documentazione Tecnica Pertinente" è stata costituita in conformità ai contenuti dell'Allegato VII, parte B della direttiva 2006/42/CE e formalizzare l'impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, le informazioni pertinenti sulla sicurezza delle quasi-macchine. Resta invariata la disposizione relativa alla necessità di riportare la frase con cui si fa divieto di mettere in servizio la quasi-macchina finché la macchina finale in cui essa sarà incorporata non sia stata dichiarata conforme, se del caso, alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE.
Fra gli altri aspetti si evidenzia che: laddove si applicano altre direttive queste vanno richiamate espressamente nella dichiarazione di incorporazione; devono inoltre essere indicati il luogo e la data della firma e riportati, con caratteri facilmente leggibili, nome e funzione della persona firmataria della dichiarazione CE.
La novità di maggiore impatto è però quella relativa all'obbligo di esplicitare, nella
dichiarazione di incorporazione, quali requisiti essenziali di sicurezza sono stati rispettati e soddisfatti. Questo aspetto è di grande importanza per il costruttore della macchina finale perché, unitamente alle istruzioni di assemblaggio, consente di avere a disposizione indicazioni che consentono di poter meglio valutare i rischi derivanti dalla incorporazione della quasi-macchina e le misure di sicurezza da adottare per la conformità della macchina finale. Inoltre con questa dichiarazione il costruttore della quasi-macchina si assume piena responsabilità per i requisiti che lui dichiara di aver applicato e soddisfatto.
I requisiti essenziali - allegato i della direttiva
Le novità relative ai
Requisiti essenziali di sicurezza sono molte e non è obiettivo di questo articolo entrare nel dettaglio tecnico specifico. Ci limitiamo a segnalare le seguenti:
- Sono stati riportati i criteri per la valutazione dei rischi
- Sono state aggiunte varie definizioni fra cui quelle relative all'uso corretto e all'uso scorretto ragionevolmente prevedibile;
- Sono stati aggiunti alcuni requisiti: ergonomia (1.1.6.), posti di lavoro (1.1.7), sedili (1.1.8), rischi di movimenti incontrollati (1.3.9), fulmine (1.5.16);
- Sono stati rivisti i requisiti sui sistemi di comando: sicurezza e affidabilità (1.2.1), arresto operativo (1.2.4.2), selettore di modo (1.2.5);
- Sono stati rivisti i requisiti sui ripari: ripari fissi (1.4.2.1), ripari mobili interbloccati (1.4.2.2);
- I requisiti relativi al manuale d'istruzione sono stati riformulati e resi più completi (1.7.4);
- Sono stati introdotti nuovi requisiti per le macchine che collegano piani definiti (4.1.2.8) e per i nuovi tipi di macchine immessi nel campo di applicazione (macchine portatili per il fissaggio o altre macchine a impatto - 2.2.2.; ascensori da cantiere - parte 4; ascensori con velocità inferiore a 0,15 m/s - parte 6).<br />Aspetti sanzionati Sanzioni amministrative Sanzione da € 4.000 a € 24.000 Sanzione da € 4.000 a € 24.000 Sanzione da € 3.000 a € 18.000 Sanzione da € 2.000 a € 12.000 Sanzione da € 2.000 a € 12.000 Sanzione da € 1.000 a € 6.000 Sanzione da € 1.000 a € 6.000 Pubblicità mendace (art. 15, comma 6) Violazioni per le quasi-macchine (art. 15, comma 2) tabella 1 - Sanzioni previste dal Dlgs n.17/2010 Mancata emissione dichiarazione di conformità CE (art. 15, comma 4) Marcature, segni o iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato e/o il simbolo grafico della marcatura CE (art. 15, comma 5) Modifiche apportate a macchine marcate CE, che comportano la non conformità ai (a un) RES (art. 15, comma 1) Violazione dei (di un) RES (requisiti di sicurezza) per le macchine (art. 15, comma 1) Mancata presentazione al Ministero della Documentazione richiesta in fase di controllo (art. 15, comma 3)